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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso   Data : 16/09/2016
Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso
Le comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni dei redditi per il 2012 (UNICO 2013 e 730/2013), il cui invio è stato annunciato con il comunicato stampa del 14.9.2016, riguardano l'omessa dichiarazione dei redditi individuati nel provv. Agenzia delle Entrate 24.6.2016. In particolare, si tratta di redditi:
- di lavoro dipendente e assimilati;
- per assegni periodici dell'ex coniuge;
- di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza;
- di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitali o enti commerciali;
- di lavoro autonomo occasionale e alcuni tipi di redditi diversi;
- d'impresa derivanti da plusvalenze o sopravvenienze attive.
Laddove la segnalazione dell'Agenzia dovesse ritenersi fondata, è possibile procedere alla sanatoria presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (IRPEF e addizionali), gli interessi, le sanzioni ridotte ad un sesto del minimo in applicazione del ravvedimento operoso.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 24.6.2016 n. 100892 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 176
Sezione:   Autore : S.M.Perego