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Data Titolo Sezione Autore
25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
23/02/2016 Sanzioni ridotte di un terzo con alcuni dubbi applicativi S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego

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Titolo: Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso   Data : 16/09/2016
Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso
Le comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni dei redditi per il 2012 (UNICO 2013 e 730/2013), il cui invio è stato annunciato con il comunicato stampa del 14.9.2016, riguardano l'omessa dichiarazione dei redditi individuati nel provv. Agenzia delle Entrate 24.6.2016. In particolare, si tratta di redditi:
- di lavoro dipendente e assimilati;
- per assegni periodici dell'ex coniuge;
- di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza;
- di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitali o enti commerciali;
- di lavoro autonomo occasionale e alcuni tipi di redditi diversi;
- d'impresa derivanti da plusvalenze o sopravvenienze attive.
Laddove la segnalazione dell'Agenzia dovesse ritenersi fondata, è possibile procedere alla sanatoria presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (IRPEF e addizionali), gli interessi, le sanzioni ridotte ad un sesto del minimo in applicazione del ravvedimento operoso.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 24.6.2016 n. 100892 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 176
Sezione:   Autore : S.M.Perego