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Data Titolo Sezione Autore
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
24/07/2015 Un credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere S.M.Perego
01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego

Records 901 to 910 of 2397
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Titolo: Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso   Data : 16/09/2016
Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso
Le comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni dei redditi per il 2012 (UNICO 2013 e 730/2013), il cui invio è stato annunciato con il comunicato stampa del 14.9.2016, riguardano l'omessa dichiarazione dei redditi individuati nel provv. Agenzia delle Entrate 24.6.2016. In particolare, si tratta di redditi:
- di lavoro dipendente e assimilati;
- per assegni periodici dell'ex coniuge;
- di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza;
- di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitali o enti commerciali;
- di lavoro autonomo occasionale e alcuni tipi di redditi diversi;
- d'impresa derivanti da plusvalenze o sopravvenienze attive.
Laddove la segnalazione dell'Agenzia dovesse ritenersi fondata, è possibile procedere alla sanatoria presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (IRPEF e addizionali), gli interessi, le sanzioni ridotte ad un sesto del minimo in applicazione del ravvedimento operoso.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 24.6.2016 n. 100892 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 176
Sezione:   Autore : S.M.Perego