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10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
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05/04/2017 Agenzia delle Entrate Pubblicato il software GERICO 2017 definitivo “forse”! S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
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15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego

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Titolo: La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata   Data : 16/09/2016
La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata
Con il provv. del 15.9.2016 n. 142369 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.
Con il DM 1.9.2016, infatti, sono obbligati a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dall'1.1.2016, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (ex art. 15 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR):
- le c.d. "parafarmacie";
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Ai fini dell'invio e dell'utilizzo dei nuovi dati, per quanto riguarda le spese sanitarie, il citato provvedimento individua le seguenti tipologie di spesa:
- prestazioni sanitarie erogate dai suddetti soggetti;
- spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle parafarmacie (es. ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna);
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: acquisto o affitto di protesi (che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE) e assistenza integrativa;
- altre spese sanitarie.
Le spese veterinarie da comunicare sono, invece, quelle riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, vale a dire le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le spese sostenute per animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325 - DM 1.9.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze – www.essepigroup.it Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate – S.M. Perego - Provvedimento Agenzia Entrate 15.9.2016 n. 142369 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2016 - "Precompilata, definito l’utilizzo dei nuovi dati sugli oneri detraibili" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego