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19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata   Data : 16/09/2016
La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata
Con il provv. del 15.9.2016 n. 142369 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.
Con il DM 1.9.2016, infatti, sono obbligati a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dall'1.1.2016, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (ex art. 15 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR):
- le c.d. "parafarmacie";
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Ai fini dell'invio e dell'utilizzo dei nuovi dati, per quanto riguarda le spese sanitarie, il citato provvedimento individua le seguenti tipologie di spesa:
- prestazioni sanitarie erogate dai suddetti soggetti;
- spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle parafarmacie (es. ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna);
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: acquisto o affitto di protesi (che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE) e assistenza integrativa;
- altre spese sanitarie.
Le spese veterinarie da comunicare sono, invece, quelle riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, vale a dire le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le spese sostenute per animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325 - DM 1.9.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze – www.essepigroup.it Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate – S.M. Perego - Provvedimento Agenzia Entrate 15.9.2016 n. 142369 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2016 - "Precompilata, definito l’utilizzo dei nuovi dati sugli oneri detraibili" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego