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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
05/12/2016 Al via il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI   Data : 16/09/2016
Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI
Con comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 15.9.2016, è disponibile l'applicazione web per trasmettere le istanze di rimborso del canone RAI addebitato in bolletta, versato e non dovuto. Per accedere all'applicazione è necessaria la registrazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline.
In alternativa, precisa l'Agenzia, rimane valido l'invio mediante il servizio postale (la raccomandata va spedita all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino) dell'istanza di rimborso insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, oppure l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che l'istanza di rimborso il cui modello, con le relative istruzioni, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 125604, può essere presentata dai titolari di utenza elettrica (o dai loro eredi) cui dal 2016 sia stato addebitato in bolletta il canone RAI non dovuto.
È richiesta l'indicazione di una causale (codice da 1 a 6).
I rimborsi spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità che assicurino l'effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle entrate.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 15.9.2016 n. 180 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2016 - "Canone RAI, possibile l’istanza di rimborso on line" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego