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17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI   Data : 16/09/2016
Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI
Con comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 15.9.2016, è disponibile l'applicazione web per trasmettere le istanze di rimborso del canone RAI addebitato in bolletta, versato e non dovuto. Per accedere all'applicazione è necessaria la registrazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline.
In alternativa, precisa l'Agenzia, rimane valido l'invio mediante il servizio postale (la raccomandata va spedita all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino) dell'istanza di rimborso insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, oppure l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che l'istanza di rimborso il cui modello, con le relative istruzioni, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 125604, può essere presentata dai titolari di utenza elettrica (o dai loro eredi) cui dal 2016 sia stato addebitato in bolletta il canone RAI non dovuto.
È richiesta l'indicazione di una causale (codice da 1 a 6).
I rimborsi spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità che assicurino l'effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle entrate.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 15.9.2016 n. 180 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2016 - "Canone RAI, possibile l’istanza di rimborso on line" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego