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Data Titolo Sezione Autore
24/01/2018 Agenzia delle Entrate Semplificazioni sulla comunicazione dei dati delle fatture delle bollette doganali S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
24/01/2018 Torna la detrazione delle spese di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare S.M.Perego
25/01/2018 INPS per il 2018 nuovi limiti all’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
25/01/2018 Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione S.M.Perego
31/01/2018 INPS Aggiornato l’importo dei contributi dovuti per l'anno 2018 per le COLF S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI   Data : 16/09/2016
Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI
Con comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 15.9.2016, è disponibile l'applicazione web per trasmettere le istanze di rimborso del canone RAI addebitato in bolletta, versato e non dovuto. Per accedere all'applicazione è necessaria la registrazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline.
In alternativa, precisa l'Agenzia, rimane valido l'invio mediante il servizio postale (la raccomandata va spedita all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino) dell'istanza di rimborso insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, oppure l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che l'istanza di rimborso il cui modello, con le relative istruzioni, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 125604, può essere presentata dai titolari di utenza elettrica (o dai loro eredi) cui dal 2016 sia stato addebitato in bolletta il canone RAI non dovuto.
È richiesta l'indicazione di una causale (codice da 1 a 6).
I rimborsi spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità che assicurino l'effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle entrate.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 15.9.2016 n. 180 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2016 - "Canone RAI, possibile l’istanza di rimborso on line" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego