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25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
24/03/2016 Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio S.M.Perego
11/11/2015 Si allarga la “Nota Integrativa” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego

Records 2231 to 2240 of 2397
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Titolo: Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI   Data : 16/09/2016
Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI
Con comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 15.9.2016, è disponibile l'applicazione web per trasmettere le istanze di rimborso del canone RAI addebitato in bolletta, versato e non dovuto. Per accedere all'applicazione è necessaria la registrazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline.
In alternativa, precisa l'Agenzia, rimane valido l'invio mediante il servizio postale (la raccomandata va spedita all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino) dell'istanza di rimborso insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, oppure l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che l'istanza di rimborso il cui modello, con le relative istruzioni, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 125604, può essere presentata dai titolari di utenza elettrica (o dai loro eredi) cui dal 2016 sia stato addebitato in bolletta il canone RAI non dovuto.
È richiesta l'indicazione di una causale (codice da 1 a 6).
I rimborsi spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità che assicurino l'effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle entrate.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 15.9.2016 n. 180 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2016 - "Canone RAI, possibile l’istanza di rimborso on line" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego