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22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
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19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
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01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego

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Titolo: Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI   Data : 16/09/2016
Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI
Con comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 15.9.2016, è disponibile l'applicazione web per trasmettere le istanze di rimborso del canone RAI addebitato in bolletta, versato e non dovuto. Per accedere all'applicazione è necessaria la registrazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline.
In alternativa, precisa l'Agenzia, rimane valido l'invio mediante il servizio postale (la raccomandata va spedita all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino) dell'istanza di rimborso insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, oppure l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che l'istanza di rimborso il cui modello, con le relative istruzioni, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 125604, può essere presentata dai titolari di utenza elettrica (o dai loro eredi) cui dal 2016 sia stato addebitato in bolletta il canone RAI non dovuto.
È richiesta l'indicazione di una causale (codice da 1 a 6).
I rimborsi spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità che assicurino l'effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle entrate.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 15.9.2016 n. 180 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2016 - "Canone RAI, possibile l’istanza di rimborso on line" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego