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28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato   Data : 19/09/2016
Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato
In riferimento ai contratti di locazione, l'art. 8 co. 1 della L. 431/98 ha previsto, ai fini delle imposte dirette, un'agevolazione limitatamente ai contratti convenzionati per abitazioni site in Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del DL 30.12.88 n. 551 oppure individuati nella delibera del CIPE del 13.11.2003 n. 87, nonché in merito a quelli per studenti universitari.
Le altre fattispecie, ancorché "concordate", quali i contratti di natura transitoria, scontano le imposte in misura ordinaria. L'agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile (da confrontare con la rendita catastale) di un ulteriore 30% a titolo forfetario, percentuale che si aggiunge al 5% previsto dal comma 4-bis dell'art 37 del TUIR.
Ai fini dell'imposta di registro sulle locazioni, invece, l'art. 8 co.1 della L. 431/98 prevede, sempre per i contratti convenzionati per abitazioni site in Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del DL n. 551/88 oppure individuati nella delibera del CIPE n. 87/2003, nonché a quelli per studenti universitari, una riduzione della base imponibile del 30%. L'imposta del 2% dovrà essere calcolata sul 70% del canone annuo (oppure dell'intero periodo).
Per quanto concerne IMU e TASI, infine, l'art. 1 co. 53 e 54 L. 28.12.2015 n. 208 ha introdotto (a partire dall'anno 2016), un'agevolazione ex lege per tutti gli immobili oggetto di contratti convenzionati, indipendentemente dall'ubicazione geografica, per quelli di natura transitoria o per i contratti per gli studenti universitari (ad essi si applica la riduzione del 25% dell'aliquota a suo tempo deliberata per tali fattispecie oppure, in mancanza, dell'aliquota ordinaria).
Fonte: art. 1 commi 53 e 54 L. 28.12.2015 n. 208 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2016 - "Più agevolazioni per i contratti di locazione concordati" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego