Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
29/09/2016 Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo S.M.Perego
29/09/2016 Le CFC White scontano le differenze temporali S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato   Data : 19/09/2016
Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato
In riferimento ai contratti di locazione, l'art. 8 co. 1 della L. 431/98 ha previsto, ai fini delle imposte dirette, un'agevolazione limitatamente ai contratti convenzionati per abitazioni site in Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del DL 30.12.88 n. 551 oppure individuati nella delibera del CIPE del 13.11.2003 n. 87, nonché in merito a quelli per studenti universitari.
Le altre fattispecie, ancorché "concordate", quali i contratti di natura transitoria, scontano le imposte in misura ordinaria. L'agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile (da confrontare con la rendita catastale) di un ulteriore 30% a titolo forfetario, percentuale che si aggiunge al 5% previsto dal comma 4-bis dell'art 37 del TUIR.
Ai fini dell'imposta di registro sulle locazioni, invece, l'art. 8 co.1 della L. 431/98 prevede, sempre per i contratti convenzionati per abitazioni site in Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del DL n. 551/88 oppure individuati nella delibera del CIPE n. 87/2003, nonché a quelli per studenti universitari, una riduzione della base imponibile del 30%. L'imposta del 2% dovrà essere calcolata sul 70% del canone annuo (oppure dell'intero periodo).
Per quanto concerne IMU e TASI, infine, l'art. 1 co. 53 e 54 L. 28.12.2015 n. 208 ha introdotto (a partire dall'anno 2016), un'agevolazione ex lege per tutti gli immobili oggetto di contratti convenzionati, indipendentemente dall'ubicazione geografica, per quelli di natura transitoria o per i contratti per gli studenti universitari (ad essi si applica la riduzione del 25% dell'aliquota a suo tempo deliberata per tali fattispecie oppure, in mancanza, dell'aliquota ordinaria).
Fonte: art. 1 commi 53 e 54 L. 28.12.2015 n. 208 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2016 - "Più agevolazioni per i contratti di locazione concordati" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego