Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato   Data : 19/09/2016
Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato
In riferimento ai contratti di locazione, l'art. 8 co. 1 della L. 431/98 ha previsto, ai fini delle imposte dirette, un'agevolazione limitatamente ai contratti convenzionati per abitazioni site in Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del DL 30.12.88 n. 551 oppure individuati nella delibera del CIPE del 13.11.2003 n. 87, nonché in merito a quelli per studenti universitari.
Le altre fattispecie, ancorché "concordate", quali i contratti di natura transitoria, scontano le imposte in misura ordinaria. L'agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile (da confrontare con la rendita catastale) di un ulteriore 30% a titolo forfetario, percentuale che si aggiunge al 5% previsto dal comma 4-bis dell'art 37 del TUIR.
Ai fini dell'imposta di registro sulle locazioni, invece, l'art. 8 co.1 della L. 431/98 prevede, sempre per i contratti convenzionati per abitazioni site in Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del DL n. 551/88 oppure individuati nella delibera del CIPE n. 87/2003, nonché a quelli per studenti universitari, una riduzione della base imponibile del 30%. L'imposta del 2% dovrà essere calcolata sul 70% del canone annuo (oppure dell'intero periodo).
Per quanto concerne IMU e TASI, infine, l'art. 1 co. 53 e 54 L. 28.12.2015 n. 208 ha introdotto (a partire dall'anno 2016), un'agevolazione ex lege per tutti gli immobili oggetto di contratti convenzionati, indipendentemente dall'ubicazione geografica, per quelli di natura transitoria o per i contratti per gli studenti universitari (ad essi si applica la riduzione del 25% dell'aliquota a suo tempo deliberata per tali fattispecie oppure, in mancanza, dell'aliquota ordinaria).
Fonte: art. 1 commi 53 e 54 L. 28.12.2015 n. 208 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2016 - "Più agevolazioni per i contratti di locazione concordati" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego