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28/10/2015 I terreni agrari scontano la rivalutazione dal 1.1.2016 S.M.Perego
28/10/2015 La disciplina IVA della cessione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego
28/10/2015 Rimborsi IVA – Chiarimenti dell’A.d.E. (circ. 35 del 27.10.2015) S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
28/10/2015 Anche le cooperative agricole escluse dall’IRAP nel 2016 S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
29/10/2015 Anche l’acquisto di un auto supporta la maggiorazione dell’ammortamento S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego

Records 541 to 550 of 2397
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Titolo: Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato   Data : 19/09/2016
Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato
In riferimento ai contratti di locazione, l'art. 8 co. 1 della L. 431/98 ha previsto, ai fini delle imposte dirette, un'agevolazione limitatamente ai contratti convenzionati per abitazioni site in Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del DL 30.12.88 n. 551 oppure individuati nella delibera del CIPE del 13.11.2003 n. 87, nonché in merito a quelli per studenti universitari.
Le altre fattispecie, ancorché "concordate", quali i contratti di natura transitoria, scontano le imposte in misura ordinaria. L'agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile (da confrontare con la rendita catastale) di un ulteriore 30% a titolo forfetario, percentuale che si aggiunge al 5% previsto dal comma 4-bis dell'art 37 del TUIR.
Ai fini dell'imposta di registro sulle locazioni, invece, l'art. 8 co.1 della L. 431/98 prevede, sempre per i contratti convenzionati per abitazioni site in Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del DL n. 551/88 oppure individuati nella delibera del CIPE n. 87/2003, nonché a quelli per studenti universitari, una riduzione della base imponibile del 30%. L'imposta del 2% dovrà essere calcolata sul 70% del canone annuo (oppure dell'intero periodo).
Per quanto concerne IMU e TASI, infine, l'art. 1 co. 53 e 54 L. 28.12.2015 n. 208 ha introdotto (a partire dall'anno 2016), un'agevolazione ex lege per tutti gli immobili oggetto di contratti convenzionati, indipendentemente dall'ubicazione geografica, per quelli di natura transitoria o per i contratti per gli studenti universitari (ad essi si applica la riduzione del 25% dell'aliquota a suo tempo deliberata per tali fattispecie oppure, in mancanza, dell'aliquota ordinaria).
Fonte: art. 1 commi 53 e 54 L. 28.12.2015 n. 208 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2016 - "Più agevolazioni per i contratti di locazione concordati" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego