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10/05/2017 Il c.d. “Bonus Renzi” obbliga tutti alla trasmissione telematica dei modelli F24 S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
11/05/2017 Dubbi sulla costituzionalità del patteggiamento del debito tributario S.M.Perego
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Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: La notifica al vicino di casa è sempre nulla   Data : 19/09/2016
La notifica al vicino di casa è nulla
Ove il plico sia consegnato ad un familiare non convivente, ma residente allo stesso numero civico in un diverso appartamento, la notifica non è, tecnicamente, avvenuta presso un familiare convivente ma presso un vicino di casa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è necessario un ulteriore adempimento, consistente nella notizia di ciò al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il difetto di quest'ultimo adempimento, per Cass. 16.9.2016 n. 18202, rende nulla la notifica, e va accolto il ricorso contro l'intimazione di pagamento basato sull'omessa/irrituale notifica della cartella di pagamento.
Si evidenzia che il DL 223/2006 ha introdotto la lettera b-bis) nell'art. 60 del DPR 600/73, prevedendo che, ogniqualvolta il plico sia consegnato a persona diversa dal destinatario, è necessaria la raccomandata successiva a quest'ultimo.
Quindi, accettando il ragionamento della Cassazione, l'assenza della raccomandata rende inesistente la notifica avvenuta, ad esempio, nelle mani del familiare convivente, e non solo del vicino di casa o del portiere.
Fonte: Cass. 16.9.2016 n. 18202 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2016 - "Non ha valore la notifica al vicino di casa senza l’ulteriore raccomandata" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego