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01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
13/06/2017 Bonus Renzi escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
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Records 1511 to 1520 of 2397
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Titolo: La notifica al vicino di casa č sempre nulla   Data : 19/09/2016
La notifica al vicino di casa è nulla
Ove il plico sia consegnato ad un familiare non convivente, ma residente allo stesso numero civico in un diverso appartamento, la notifica non è, tecnicamente, avvenuta presso un familiare convivente ma presso un vicino di casa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è necessario un ulteriore adempimento, consistente nella notizia di ciò al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il difetto di quest'ultimo adempimento, per Cass. 16.9.2016 n. 18202, rende nulla la notifica, e va accolto il ricorso contro l'intimazione di pagamento basato sull'omessa/irrituale notifica della cartella di pagamento.
Si evidenzia che il DL 223/2006 ha introdotto la lettera b-bis) nell'art. 60 del DPR 600/73, prevedendo che, ogniqualvolta il plico sia consegnato a persona diversa dal destinatario, è necessaria la raccomandata successiva a quest'ultimo.
Quindi, accettando il ragionamento della Cassazione, l'assenza della raccomandata rende inesistente la notifica avvenuta, ad esempio, nelle mani del familiare convivente, e non solo del vicino di casa o del portiere.
Fonte: Cass. 16.9.2016 n. 18202 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2016 - "Non ha valore la notifica al vicino di casa senza l’ulteriore raccomandata" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego