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24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
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27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
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Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: La notifica al vicino di casa è sempre nulla   Data : 19/09/2016
La notifica al vicino di casa è nulla
Ove il plico sia consegnato ad un familiare non convivente, ma residente allo stesso numero civico in un diverso appartamento, la notifica non è, tecnicamente, avvenuta presso un familiare convivente ma presso un vicino di casa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è necessario un ulteriore adempimento, consistente nella notizia di ciò al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il difetto di quest'ultimo adempimento, per Cass. 16.9.2016 n. 18202, rende nulla la notifica, e va accolto il ricorso contro l'intimazione di pagamento basato sull'omessa/irrituale notifica della cartella di pagamento.
Si evidenzia che il DL 223/2006 ha introdotto la lettera b-bis) nell'art. 60 del DPR 600/73, prevedendo che, ogniqualvolta il plico sia consegnato a persona diversa dal destinatario, è necessaria la raccomandata successiva a quest'ultimo.
Quindi, accettando il ragionamento della Cassazione, l'assenza della raccomandata rende inesistente la notifica avvenuta, ad esempio, nelle mani del familiare convivente, e non solo del vicino di casa o del portiere.
Fonte: Cass. 16.9.2016 n. 18202 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2016 - "Non ha valore la notifica al vicino di casa senza l’ulteriore raccomandata" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego