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14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
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14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
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17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: La notifica al vicino di casa è sempre nulla   Data : 19/09/2016
La notifica al vicino di casa è nulla
Ove il plico sia consegnato ad un familiare non convivente, ma residente allo stesso numero civico in un diverso appartamento, la notifica non è, tecnicamente, avvenuta presso un familiare convivente ma presso un vicino di casa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è necessario un ulteriore adempimento, consistente nella notizia di ciò al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il difetto di quest'ultimo adempimento, per Cass. 16.9.2016 n. 18202, rende nulla la notifica, e va accolto il ricorso contro l'intimazione di pagamento basato sull'omessa/irrituale notifica della cartella di pagamento.
Si evidenzia che il DL 223/2006 ha introdotto la lettera b-bis) nell'art. 60 del DPR 600/73, prevedendo che, ogniqualvolta il plico sia consegnato a persona diversa dal destinatario, è necessaria la raccomandata successiva a quest'ultimo.
Quindi, accettando il ragionamento della Cassazione, l'assenza della raccomandata rende inesistente la notifica avvenuta, ad esempio, nelle mani del familiare convivente, e non solo del vicino di casa o del portiere.
Fonte: Cass. 16.9.2016 n. 18202 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2016 - "Non ha valore la notifica al vicino di casa senza l’ulteriore raccomandata" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego