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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: La notifica al vicino di casa è sempre nulla   Data : 19/09/2016
La notifica al vicino di casa è nulla
Ove il plico sia consegnato ad un familiare non convivente, ma residente allo stesso numero civico in un diverso appartamento, la notifica non è, tecnicamente, avvenuta presso un familiare convivente ma presso un vicino di casa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è necessario un ulteriore adempimento, consistente nella notizia di ciò al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il difetto di quest'ultimo adempimento, per Cass. 16.9.2016 n. 18202, rende nulla la notifica, e va accolto il ricorso contro l'intimazione di pagamento basato sull'omessa/irrituale notifica della cartella di pagamento.
Si evidenzia che il DL 223/2006 ha introdotto la lettera b-bis) nell'art. 60 del DPR 600/73, prevedendo che, ogniqualvolta il plico sia consegnato a persona diversa dal destinatario, è necessaria la raccomandata successiva a quest'ultimo.
Quindi, accettando il ragionamento della Cassazione, l'assenza della raccomandata rende inesistente la notifica avvenuta, ad esempio, nelle mani del familiare convivente, e non solo del vicino di casa o del portiere.
Fonte: Cass. 16.9.2016 n. 18202 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2016 - "Non ha valore la notifica al vicino di casa senza l’ulteriore raccomandata" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego