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15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
15/02/2016 730 Precompilato comunque soggetto a verifica S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
16/02/2016 Nuovo software per l’invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego
16/02/2016 Il super ammortamento del 40% in Unico 2016 S.M.Perego
23/02/2016 Sanzioni ridotte di un terzo con alcuni dubbi applicativi S.M.Perego
17/02/2016 L’Antiriciclaggio esce dal penale S.M.Perego

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Titolo: Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione   Data : 21/09/2016
Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione
La Cass. con sentenza del 30.8.2016 n. 17421 ha stabilito che, così come già deciso in ambito IVA con la pronuncia 6200/2015, anche in relazione alle imposte sul reddito deve ritenersi che il contribuente comodatario di un immobile presso cui svolge l'attività d'impresa abbia il diritto di dedurre le relative spese di ristrutturazione, ancorché l'immobile sia di proprietà di terzi (il comodante).
Deve, comunque, ritenersi irrilevante, per la deducibilità di tali spese, la relativa disciplina civilistica, nonché gli eventuali accordi tra le parti.
L'Autore evidenzia che, in tema di deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria su beni immobili condotti in comodato o locazione, i giudici di legittimità non hanno ancora maturato una posizione univoca, sebbene gli ultimi pronunciamenti, compreso quello in oggetto, sembrino indirizzarsi a favore del contribuente.
Fonte: Cass. 30.8.2016 n. 17421 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2016 - "Deducibili le spese di ristrutturazione dell’immobile in comodato" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego