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29/11/2016 In arrivo i preavvisi di irregolarità nel modello 770 S.M.Perego
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06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
29/11/2016 Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
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Records 1781 to 1790 of 2397
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Titolo: Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione   Data : 21/09/2016
Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione
La Cass. con sentenza del 30.8.2016 n. 17421 ha stabilito che, così come già deciso in ambito IVA con la pronuncia 6200/2015, anche in relazione alle imposte sul reddito deve ritenersi che il contribuente comodatario di un immobile presso cui svolge l'attività d'impresa abbia il diritto di dedurre le relative spese di ristrutturazione, ancorché l'immobile sia di proprietà di terzi (il comodante).
Deve, comunque, ritenersi irrilevante, per la deducibilità di tali spese, la relativa disciplina civilistica, nonché gli eventuali accordi tra le parti.
L'Autore evidenzia che, in tema di deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria su beni immobili condotti in comodato o locazione, i giudici di legittimità non hanno ancora maturato una posizione univoca, sebbene gli ultimi pronunciamenti, compreso quello in oggetto, sembrino indirizzarsi a favore del contribuente.
Fonte: Cass. 30.8.2016 n. 17421 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2016 - "Deducibili le spese di ristrutturazione dell’immobile in comodato" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego