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15/12/2016 Dal 19 dicembre PREGEO si aggiorna alla versione 10 S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
15/12/2016 Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
07/01/2019 Prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
31/12/2018 Regolati ai fini Iva i buoni "monouso" e "multiuso" S.M.Perego
31/12/2018 Nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo S.M.Perego
31/12/2018 Flat tax al via S.M.Perego

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Titolo: Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione   Data : 21/09/2016
Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione
La Cass. con sentenza del 30.8.2016 n. 17421 ha stabilito che, così come già deciso in ambito IVA con la pronuncia 6200/2015, anche in relazione alle imposte sul reddito deve ritenersi che il contribuente comodatario di un immobile presso cui svolge l'attività d'impresa abbia il diritto di dedurre le relative spese di ristrutturazione, ancorché l'immobile sia di proprietà di terzi (il comodante).
Deve, comunque, ritenersi irrilevante, per la deducibilità di tali spese, la relativa disciplina civilistica, nonché gli eventuali accordi tra le parti.
L'Autore evidenzia che, in tema di deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria su beni immobili condotti in comodato o locazione, i giudici di legittimità non hanno ancora maturato una posizione univoca, sebbene gli ultimi pronunciamenti, compreso quello in oggetto, sembrino indirizzarsi a favore del contribuente.
Fonte: Cass. 30.8.2016 n. 17421 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2016 - "Deducibili le spese di ristrutturazione dell’immobile in comodato" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego