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05/02/2016 Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – NASpI - Messaggio INPS 4.2.2016 n. 494 S.M.Perego
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09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
08/02/2016 Il 730 Precompilato con crediti oltre i 4000 euro è sempre soggetto al controllo dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego

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Titolo: Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione   Data : 21/09/2016
Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione
La Cass. con sentenza del 30.8.2016 n. 17421 ha stabilito che, così come già deciso in ambito IVA con la pronuncia 6200/2015, anche in relazione alle imposte sul reddito deve ritenersi che il contribuente comodatario di un immobile presso cui svolge l'attività d'impresa abbia il diritto di dedurre le relative spese di ristrutturazione, ancorché l'immobile sia di proprietà di terzi (il comodante).
Deve, comunque, ritenersi irrilevante, per la deducibilità di tali spese, la relativa disciplina civilistica, nonché gli eventuali accordi tra le parti.
L'Autore evidenzia che, in tema di deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria su beni immobili condotti in comodato o locazione, i giudici di legittimità non hanno ancora maturato una posizione univoca, sebbene gli ultimi pronunciamenti, compreso quello in oggetto, sembrino indirizzarsi a favore del contribuente.
Fonte: Cass. 30.8.2016 n. 17421 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2016 - "Deducibili le spese di ristrutturazione dell’immobile in comodato" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego