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Data Titolo Sezione Autore
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi   Data : 21/09/2016
Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi
In relazione alle dichiarazioni da presentare entro il prossimo 30 settembre troveranno applicazione, a regime, le novità in materia di reati tributari introdotte dal DLgs. 158/2015.
Di particolare rilievo si presentano le modifiche, favorevoli al contribuente, apportate alla fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000). In relazione ad essa, infatti, si ricorda, tra l’altro, che:
- la soglia di punibilità è passata da 50.000 a 150.000 euro ed il valore assoluto di imponibile evaso, da verificarsi congiuntamente alla precedente circostanza, è passato da due a tre milioni di euro;
- vale la “tolleranza” del 10% negli errori valutativi;
- non si deve tener conto, ai fini dell’imposta evasa, della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.
Con riguardo alla fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), inoltre, si ricorda che la pena è passata dalla reclusione da uno a tre anni, alla reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. È stata, tuttavia, innalzata la soglia di punibilità da 30.000 a 50.000 euro. La consumazione di tale delitto, poi, avviene non alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, ma dopo 90 giorni, ovvero, quindi, il 29.12.2016.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego