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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi   Data : 21/09/2016
Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi
In relazione alle dichiarazioni da presentare entro il prossimo 30 settembre troveranno applicazione, a regime, le novità in materia di reati tributari introdotte dal DLgs. 158/2015.
Di particolare rilievo si presentano le modifiche, favorevoli al contribuente, apportate alla fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000). In relazione ad essa, infatti, si ricorda, tra l’altro, che:
- la soglia di punibilità è passata da 50.000 a 150.000 euro ed il valore assoluto di imponibile evaso, da verificarsi congiuntamente alla precedente circostanza, è passato da due a tre milioni di euro;
- vale la “tolleranza” del 10% negli errori valutativi;
- non si deve tener conto, ai fini dell’imposta evasa, della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.
Con riguardo alla fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), inoltre, si ricorda che la pena è passata dalla reclusione da uno a tre anni, alla reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. È stata, tuttavia, innalzata la soglia di punibilità da 30.000 a 50.000 euro. La consumazione di tale delitto, poi, avviene non alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, ma dopo 90 giorni, ovvero, quindi, il 29.12.2016.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego