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Data Titolo Sezione Autore
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
05/02/2016 Autoliquidazione INAIL S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
05/02/2016 Nessuna imposta di registro in caso di accordo di riduzione del canone di locazione S.M.Perego
04/02/2016 I comodati verbali si possono registrare sino al 1° marzo 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego

Records 31 to 40 of 2397
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Titolo: Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi   Data : 21/09/2016
Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi
In relazione alle dichiarazioni da presentare entro il prossimo 30 settembre troveranno applicazione, a regime, le novità in materia di reati tributari introdotte dal DLgs. 158/2015.
Di particolare rilievo si presentano le modifiche, favorevoli al contribuente, apportate alla fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000). In relazione ad essa, infatti, si ricorda, tra l’altro, che:
- la soglia di punibilità è passata da 50.000 a 150.000 euro ed il valore assoluto di imponibile evaso, da verificarsi congiuntamente alla precedente circostanza, è passato da due a tre milioni di euro;
- vale la “tolleranza” del 10% negli errori valutativi;
- non si deve tener conto, ai fini dell’imposta evasa, della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.
Con riguardo alla fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), inoltre, si ricorda che la pena è passata dalla reclusione da uno a tre anni, alla reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. È stata, tuttavia, innalzata la soglia di punibilità da 30.000 a 50.000 euro. La consumazione di tale delitto, poi, avviene non alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, ma dopo 90 giorni, ovvero, quindi, il 29.12.2016.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego