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Data Titolo Sezione Autore
01/09/2015 Voluntary disclosure – Altri chiarimenti S.M.Perego
02/09/2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
22/09/2015 Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni - Sanzioni S.M.Perego
22/09/2015 Termine di compilazione del Registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
30/10/2015 Affrontate le distinzioni tra i vari TRUST S.M.Perego
07/08/2015 Indennità di mobilità - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - Analisi comparativa - Circolare INPS S.M.Perego
24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego

Records 661 to 670 of 2397
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Titolo: Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi   Data : 21/09/2016
Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi
In relazione alle dichiarazioni da presentare entro il prossimo 30 settembre troveranno applicazione, a regime, le novità in materia di reati tributari introdotte dal DLgs. 158/2015.
Di particolare rilievo si presentano le modifiche, favorevoli al contribuente, apportate alla fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000). In relazione ad essa, infatti, si ricorda, tra l’altro, che:
- la soglia di punibilità è passata da 50.000 a 150.000 euro ed il valore assoluto di imponibile evaso, da verificarsi congiuntamente alla precedente circostanza, è passato da due a tre milioni di euro;
- vale la “tolleranza” del 10% negli errori valutativi;
- non si deve tener conto, ai fini dell’imposta evasa, della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.
Con riguardo alla fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), inoltre, si ricorda che la pena è passata dalla reclusione da uno a tre anni, alla reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. È stata, tuttavia, innalzata la soglia di punibilità da 30.000 a 50.000 euro. La consumazione di tale delitto, poi, avviene non alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, ma dopo 90 giorni, ovvero, quindi, il 29.12.2016.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego