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25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
23/02/2016 Sanzioni ridotte di un terzo con alcuni dubbi applicativi S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego

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Titolo: Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi   Data : 21/09/2016
Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi
In relazione alle dichiarazioni da presentare entro il prossimo 30 settembre troveranno applicazione, a regime, le novità in materia di reati tributari introdotte dal DLgs. 158/2015.
Di particolare rilievo si presentano le modifiche, favorevoli al contribuente, apportate alla fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000). In relazione ad essa, infatti, si ricorda, tra l’altro, che:
- la soglia di punibilità è passata da 50.000 a 150.000 euro ed il valore assoluto di imponibile evaso, da verificarsi congiuntamente alla precedente circostanza, è passato da due a tre milioni di euro;
- vale la “tolleranza” del 10% negli errori valutativi;
- non si deve tener conto, ai fini dell’imposta evasa, della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.
Con riguardo alla fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), inoltre, si ricorda che la pena è passata dalla reclusione da uno a tre anni, alla reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. È stata, tuttavia, innalzata la soglia di punibilità da 30.000 a 50.000 euro. La consumazione di tale delitto, poi, avviene non alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, ma dopo 90 giorni, ovvero, quindi, il 29.12.2016.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego