Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
28/11/2016 Dall’1.1.2017 partono i nuovi registratori di cassa telematici S.M.Perego
28/11/2016 La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa S.M.Perego
29/11/2016 On-line il modello standard con le modifiche dell'atto costitutivo delle strat up innovative S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
29/11/2016 Operativa la legge sul “Dopo di noi” S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente   Data : 22/09/2016
Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente
La Cassazione, con la sentenza 21.9.2016 n. 18447, ha ribadito l'illegittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore nei confronti di un artigiano che svolgeva l'attività in via del tutto marginale rispetto all'impiego come lavoratore dipendente a tempo pieno.
Nel caso specifico, pur non avendo fornito la prova scritta circa la tipologia contrattuale, era verosimile ritenere, sulla base dell'ammontare di reddito percepito, che il lavoro subordinato fosse a tempo pieno. Conseguentemente, l'attività autonoma poteva essere svolta soltanto marginalmente, con redditi prodotti esigui.
Tale ricostruzione non è incisa dalla nomina del responsabile tecnico per la certificazione degli impianti da parte dell'artigiano (elettricista) posto che tale circostanza non è significativa di un'attività svolta secondo i parametri di normalità degli studi di settore, rappresentando piuttosto l'adempimento di un obbligo di legge.
Fonte: Cass. 21.9.2016 n. 18447 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego