Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/05/2017 INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/05/2017 Parte la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
11/05/2017 Disponibile un vademecun per revisori e sindaci degli enti locali S.M.Perego
11/05/2017 Dubbi sulla costituzionalità del patteggiamento del debito tributario S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo la cedolare secca al 21% per i Bed and breakfast Stefano M. Perego

Records 1821 to 1830 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente   Data : 22/09/2016
Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente
La Cassazione, con la sentenza 21.9.2016 n. 18447, ha ribadito l'illegittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore nei confronti di un artigiano che svolgeva l'attività in via del tutto marginale rispetto all'impiego come lavoratore dipendente a tempo pieno.
Nel caso specifico, pur non avendo fornito la prova scritta circa la tipologia contrattuale, era verosimile ritenere, sulla base dell'ammontare di reddito percepito, che il lavoro subordinato fosse a tempo pieno. Conseguentemente, l'attività autonoma poteva essere svolta soltanto marginalmente, con redditi prodotti esigui.
Tale ricostruzione non è incisa dalla nomina del responsabile tecnico per la certificazione degli impianti da parte dell'artigiano (elettricista) posto che tale circostanza non è significativa di un'attività svolta secondo i parametri di normalità degli studi di settore, rappresentando piuttosto l'adempimento di un obbligo di legge.
Fonte: Cass. 21.9.2016 n. 18447 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego