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Data Titolo Sezione Autore
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
06/02/2018 Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
27/07/2016 Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
13/06/2017 Scade il 30 giugno il termine per installare i contabilizzatori di calore S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
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Titolo: Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente   Data : 22/09/2016
Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente
La Cassazione, con la sentenza 21.9.2016 n. 18447, ha ribadito l'illegittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore nei confronti di un artigiano che svolgeva l'attività in via del tutto marginale rispetto all'impiego come lavoratore dipendente a tempo pieno.
Nel caso specifico, pur non avendo fornito la prova scritta circa la tipologia contrattuale, era verosimile ritenere, sulla base dell'ammontare di reddito percepito, che il lavoro subordinato fosse a tempo pieno. Conseguentemente, l'attività autonoma poteva essere svolta soltanto marginalmente, con redditi prodotti esigui.
Tale ricostruzione non è incisa dalla nomina del responsabile tecnico per la certificazione degli impianti da parte dell'artigiano (elettricista) posto che tale circostanza non è significativa di un'attività svolta secondo i parametri di normalità degli studi di settore, rappresentando piuttosto l'adempimento di un obbligo di legge.
Fonte: Cass. 21.9.2016 n. 18447 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego