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Data Titolo Sezione Autore
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego

Records 1091 to 1100 of 2397
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Titolo: Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità   Data : 22/09/2016
Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità
La Cassazione, con la sentenza 3.8.2016 n. 16182, rafforzando l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. 21.8.2009 n. 18565) ha affermato che per beneficiare dell'esenzione ICI prevista per i fabbricati rurali è necessario che gli immobili siano accatastati nelle categorie catastali A/6 o D/10.
Con l'art. 7 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 70/2011 è stata introdotta una speciale procedura di riconoscimento, con effetti retroattivi, delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili da sempre in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dall'art. 9 del DL 557/93, purché la società contribuente avesse presentato, entro i termini previsti, domanda di variazione della categoria catastale.
Le domande di variazione catastale, tuttavia, ai sensi dell'art. 2 co. 5-ter del DL 102/2013 producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Nel caso di specie considerato, la Corte ha affermato che la richiesta per il riconoscimento della ruralità presentata il 30.9.2011 produce effetti dal 30.9.2006.
Fonte: Cass. 3.8.2016 n. 16182 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2016 - "Immobili rurali solo per il quinquennio anteriore alla richiesta" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego