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12/11/2015 Dubbi sull’accesso al regime forfetario dei contribuenti minimi S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
21/12/2015 Assegno emergenziale - l’INPS fornisce le istruzioni operative S.M.Perego
09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego

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Titolo: Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità   Data : 22/09/2016
Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità
La Cassazione, con la sentenza 3.8.2016 n. 16182, rafforzando l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. 21.8.2009 n. 18565) ha affermato che per beneficiare dell'esenzione ICI prevista per i fabbricati rurali è necessario che gli immobili siano accatastati nelle categorie catastali A/6 o D/10.
Con l'art. 7 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 70/2011 è stata introdotta una speciale procedura di riconoscimento, con effetti retroattivi, delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili da sempre in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dall'art. 9 del DL 557/93, purché la società contribuente avesse presentato, entro i termini previsti, domanda di variazione della categoria catastale.
Le domande di variazione catastale, tuttavia, ai sensi dell'art. 2 co. 5-ter del DL 102/2013 producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Nel caso di specie considerato, la Corte ha affermato che la richiesta per il riconoscimento della ruralità presentata il 30.9.2011 produce effetti dal 30.9.2006.
Fonte: Cass. 3.8.2016 n. 16182 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2016 - "Immobili rurali solo per il quinquennio anteriore alla richiesta" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego