Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
24/11/2011 Ridotto l'acconto Irpef news S.M.perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
01/02/2016 Riduzione dell'IMU e della TASI al 75% se il contratto è a canone concordato S.M.Perego
17/06/2009 Riduzione interessi su rateizzazione imposte sui redditi news S.M.Perego
18/04/2016 Riforma degli appalti pubblici – Approvazione S.M.Perego
11/11/2014 Riforma del Catasto news S.M.Perego
30/01/2019 Riforma del sistema pensionistico - Modalità di presentazione delle domande S.M.Perego
09/04/2015 Rilascio CU (Certificazione Unica) dall'INPS S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego

Records 2071 to 2080 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità   Data : 22/09/2016
Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità
La Cassazione, con la sentenza 3.8.2016 n. 16182, rafforzando l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. 21.8.2009 n. 18565) ha affermato che per beneficiare dell'esenzione ICI prevista per i fabbricati rurali è necessario che gli immobili siano accatastati nelle categorie catastali A/6 o D/10.
Con l'art. 7 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 70/2011 è stata introdotta una speciale procedura di riconoscimento, con effetti retroattivi, delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili da sempre in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dall'art. 9 del DL 557/93, purché la società contribuente avesse presentato, entro i termini previsti, domanda di variazione della categoria catastale.
Le domande di variazione catastale, tuttavia, ai sensi dell'art. 2 co. 5-ter del DL 102/2013 producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Nel caso di specie considerato, la Corte ha affermato che la richiesta per il riconoscimento della ruralità presentata il 30.9.2011 produce effetti dal 30.9.2006.
Fonte: Cass. 3.8.2016 n. 16182 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2016 - "Immobili rurali solo per il quinquennio anteriore alla richiesta" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego