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Data Titolo Sezione Autore
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il mod. 730/2019 S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
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Titolo: Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità   Data : 22/09/2016
Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità
La Cassazione, con la sentenza 3.8.2016 n. 16182, rafforzando l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. 21.8.2009 n. 18565) ha affermato che per beneficiare dell'esenzione ICI prevista per i fabbricati rurali è necessario che gli immobili siano accatastati nelle categorie catastali A/6 o D/10.
Con l'art. 7 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 70/2011 è stata introdotta una speciale procedura di riconoscimento, con effetti retroattivi, delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili da sempre in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dall'art. 9 del DL 557/93, purché la società contribuente avesse presentato, entro i termini previsti, domanda di variazione della categoria catastale.
Le domande di variazione catastale, tuttavia, ai sensi dell'art. 2 co. 5-ter del DL 102/2013 producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Nel caso di specie considerato, la Corte ha affermato che la richiesta per il riconoscimento della ruralità presentata il 30.9.2011 produce effetti dal 30.9.2006.
Fonte: Cass. 3.8.2016 n. 16182 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2016 - "Immobili rurali solo per il quinquennio anteriore alla richiesta" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego