Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
14/04/2017 Il reato di corruzione si estende anche ai privati S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

Records 921 to 930 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità   Data : 22/09/2016
Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità
La Cassazione, con la sentenza 3.8.2016 n. 16182, rafforzando l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. 21.8.2009 n. 18565) ha affermato che per beneficiare dell'esenzione ICI prevista per i fabbricati rurali è necessario che gli immobili siano accatastati nelle categorie catastali A/6 o D/10.
Con l'art. 7 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 70/2011 è stata introdotta una speciale procedura di riconoscimento, con effetti retroattivi, delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili da sempre in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dall'art. 9 del DL 557/93, purché la società contribuente avesse presentato, entro i termini previsti, domanda di variazione della categoria catastale.
Le domande di variazione catastale, tuttavia, ai sensi dell'art. 2 co. 5-ter del DL 102/2013 producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Nel caso di specie considerato, la Corte ha affermato che la richiesta per il riconoscimento della ruralità presentata il 30.9.2011 produce effetti dal 30.9.2006.
Fonte: Cass. 3.8.2016 n. 16182 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2016 - "Immobili rurali solo per il quinquennio anteriore alla richiesta" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego