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26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego

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Titolo: Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani”   Data : 22/09/2016
Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani”
L'INPS, con la circolare 21.9.2016 n. 178, ha fornito indicazioni in merito al necessario ricalcolo delle pensioni ai superstiti, in caso di matrimonio contratto tra persone che abbiano superato il limite anagrafico di settant'anni e persone di vent'anni più giovani.
L'Istituto si è così allineato alla sentenza Corte Cost. 14.7.2016 n. 174, che ha sancito l'illegittimità della riduzione, pari al 10%, della pensione spettante al coniuge superstite del lavoratore (c.d. pensione indiretta) o del pensionato deceduto (c.d. pensione di reversibilità), disposta dall'art. 18 co. 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011).
L'INPS, in proposito, fa sapere che le procedure di calcolo sono state aggiornate alle nuove indicazioni e, pertanto:
-l'esame delle domande di pensione presentate dai coniugi superstiti, non ancora definite o successive all'intervento della Consulta, sarà condotto secondo i criteri ordinari (60% della quota di pensione già liquidata o che sarebbe spettata al soggetto assicurato) definiti dall'art. 22 co. 2 della L. 903/65.
-per i trattamenti ai superstiti già erogati al netto della riduzione descritta, l'INPS procederà d'ufficio all'erogazione dei ratei arretrati, a partire dal primo giorno del mese successivo alla morte del de cuius o, in caso di sentenza passata in giudicato, dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza medesima;
-gli aventi diritto alle predette pensioni, erogate in precedenza con l'applicazione della riduzione e ad oggi eliminate, possono proporre istanza al fine di rideterminare correttamente gli importi.
Fonte: Circolare INPS 21.9.2016 n. 178 - Corte Cost. 14.7.2016 n. 174 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2016 - "Al via il ricalcolo delle pensioni ai superstiti per i matrimoni over 70" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego