Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego

Records 1001 to 1010 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani”   Data : 22/09/2016
Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani”
L'INPS, con la circolare 21.9.2016 n. 178, ha fornito indicazioni in merito al necessario ricalcolo delle pensioni ai superstiti, in caso di matrimonio contratto tra persone che abbiano superato il limite anagrafico di settant'anni e persone di vent'anni più giovani.
L'Istituto si è così allineato alla sentenza Corte Cost. 14.7.2016 n. 174, che ha sancito l'illegittimità della riduzione, pari al 10%, della pensione spettante al coniuge superstite del lavoratore (c.d. pensione indiretta) o del pensionato deceduto (c.d. pensione di reversibilità), disposta dall'art. 18 co. 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011).
L'INPS, in proposito, fa sapere che le procedure di calcolo sono state aggiornate alle nuove indicazioni e, pertanto:
-l'esame delle domande di pensione presentate dai coniugi superstiti, non ancora definite o successive all'intervento della Consulta, sarà condotto secondo i criteri ordinari (60% della quota di pensione già liquidata o che sarebbe spettata al soggetto assicurato) definiti dall'art. 22 co. 2 della L. 903/65.
-per i trattamenti ai superstiti già erogati al netto della riduzione descritta, l'INPS procederà d'ufficio all'erogazione dei ratei arretrati, a partire dal primo giorno del mese successivo alla morte del de cuius o, in caso di sentenza passata in giudicato, dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza medesima;
-gli aventi diritto alle predette pensioni, erogate in precedenza con l'applicazione della riduzione e ad oggi eliminate, possono proporre istanza al fine di rideterminare correttamente gli importi.
Fonte: Circolare INPS 21.9.2016 n. 178 - Corte Cost. 14.7.2016 n. 174 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2016 - "Al via il ricalcolo delle pensioni ai superstiti per i matrimoni over 70" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego