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Data Titolo Sezione Autore
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
10/03/2017 L’INPS fornisce chiarimenti per la compilazione dell'elemento "ForzaAziendale" S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego

Records 1051 to 1060 of 2397
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Titolo: Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani”   Data : 22/09/2016
Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani”
L'INPS, con la circolare 21.9.2016 n. 178, ha fornito indicazioni in merito al necessario ricalcolo delle pensioni ai superstiti, in caso di matrimonio contratto tra persone che abbiano superato il limite anagrafico di settant'anni e persone di vent'anni più giovani.
L'Istituto si è così allineato alla sentenza Corte Cost. 14.7.2016 n. 174, che ha sancito l'illegittimità della riduzione, pari al 10%, della pensione spettante al coniuge superstite del lavoratore (c.d. pensione indiretta) o del pensionato deceduto (c.d. pensione di reversibilità), disposta dall'art. 18 co. 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011).
L'INPS, in proposito, fa sapere che le procedure di calcolo sono state aggiornate alle nuove indicazioni e, pertanto:
-l'esame delle domande di pensione presentate dai coniugi superstiti, non ancora definite o successive all'intervento della Consulta, sarà condotto secondo i criteri ordinari (60% della quota di pensione già liquidata o che sarebbe spettata al soggetto assicurato) definiti dall'art. 22 co. 2 della L. 903/65.
-per i trattamenti ai superstiti già erogati al netto della riduzione descritta, l'INPS procederà d'ufficio all'erogazione dei ratei arretrati, a partire dal primo giorno del mese successivo alla morte del de cuius o, in caso di sentenza passata in giudicato, dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza medesima;
-gli aventi diritto alle predette pensioni, erogate in precedenza con l'applicazione della riduzione e ad oggi eliminate, possono proporre istanza al fine di rideterminare correttamente gli importi.
Fonte: Circolare INPS 21.9.2016 n. 178 - Corte Cost. 14.7.2016 n. 174 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2016 - "Al via il ricalcolo delle pensioni ai superstiti per i matrimoni over 70" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego