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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani”   Data : 22/09/2016
Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani”
L'INPS, con la circolare 21.9.2016 n. 178, ha fornito indicazioni in merito al necessario ricalcolo delle pensioni ai superstiti, in caso di matrimonio contratto tra persone che abbiano superato il limite anagrafico di settant'anni e persone di vent'anni più giovani.
L'Istituto si è così allineato alla sentenza Corte Cost. 14.7.2016 n. 174, che ha sancito l'illegittimità della riduzione, pari al 10%, della pensione spettante al coniuge superstite del lavoratore (c.d. pensione indiretta) o del pensionato deceduto (c.d. pensione di reversibilità), disposta dall'art. 18 co. 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011).
L'INPS, in proposito, fa sapere che le procedure di calcolo sono state aggiornate alle nuove indicazioni e, pertanto:
-l'esame delle domande di pensione presentate dai coniugi superstiti, non ancora definite o successive all'intervento della Consulta, sarà condotto secondo i criteri ordinari (60% della quota di pensione già liquidata o che sarebbe spettata al soggetto assicurato) definiti dall'art. 22 co. 2 della L. 903/65.
-per i trattamenti ai superstiti già erogati al netto della riduzione descritta, l'INPS procederà d'ufficio all'erogazione dei ratei arretrati, a partire dal primo giorno del mese successivo alla morte del de cuius o, in caso di sentenza passata in giudicato, dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza medesima;
-gli aventi diritto alle predette pensioni, erogate in precedenza con l'applicazione della riduzione e ad oggi eliminate, possono proporre istanza al fine di rideterminare correttamente gli importi.
Fonte: Circolare INPS 21.9.2016 n. 178 - Corte Cost. 14.7.2016 n. 174 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2016 - "Al via il ricalcolo delle pensioni ai superstiti per i matrimoni over 70" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego