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27/02/2019 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
16/09/2009 Autotrasportatori - Codice tributo x F24 news S.M.Perego
06/08/2015 Autotrasportatori – deduzioni 2014 ancora da definire. S.M.Perego
17/07/2018 Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017 S.M.Perego
06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego
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31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego

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Titolo: Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani”   Data : 22/09/2016
Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani”
L'INPS, con la circolare 21.9.2016 n. 178, ha fornito indicazioni in merito al necessario ricalcolo delle pensioni ai superstiti, in caso di matrimonio contratto tra persone che abbiano superato il limite anagrafico di settant'anni e persone di vent'anni più giovani.
L'Istituto si è così allineato alla sentenza Corte Cost. 14.7.2016 n. 174, che ha sancito l'illegittimità della riduzione, pari al 10%, della pensione spettante al coniuge superstite del lavoratore (c.d. pensione indiretta) o del pensionato deceduto (c.d. pensione di reversibilità), disposta dall'art. 18 co. 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011).
L'INPS, in proposito, fa sapere che le procedure di calcolo sono state aggiornate alle nuove indicazioni e, pertanto:
-l'esame delle domande di pensione presentate dai coniugi superstiti, non ancora definite o successive all'intervento della Consulta, sarà condotto secondo i criteri ordinari (60% della quota di pensione già liquidata o che sarebbe spettata al soggetto assicurato) definiti dall'art. 22 co. 2 della L. 903/65.
-per i trattamenti ai superstiti già erogati al netto della riduzione descritta, l'INPS procederà d'ufficio all'erogazione dei ratei arretrati, a partire dal primo giorno del mese successivo alla morte del de cuius o, in caso di sentenza passata in giudicato, dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza medesima;
-gli aventi diritto alle predette pensioni, erogate in precedenza con l'applicazione della riduzione e ad oggi eliminate, possono proporre istanza al fine di rideterminare correttamente gli importi.
Fonte: Circolare INPS 21.9.2016 n. 178 - Corte Cost. 14.7.2016 n. 174 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2016 - "Al via il ricalcolo delle pensioni ai superstiti per i matrimoni over 70" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego