Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/01/2018 Le locazioni brevi trovano spazio nel mod. 770/2018 S.M.Perego
27/04/2016 Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10% S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego
10/04/2017 Le modifiche dell’ACE nel quadro RS del Redditi 2017 SP S.M.Perego
27/02/2014 Le novità del 730/2014 news S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
11/04/2016 Le novità sugli interpelli S.M.Perego
27/02/2014 Le novità sui contratti di locazione dal 1.1.2014 news S.M.Perego
11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
27/06/2017 Le nuove regole sul bilancio nella circolare Assonime n. 14_2017 S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa   Data : 23/09/2016
Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 39379 del 22.9.2016 - affronta un caso in cui era stato contestato il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) a fronte di una mancata contabilizzazione di transazioni avvenute sul portale di commercio elettronico Ebay.
Secondo i giudici di legittimità, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale in tal senso.
In particolare, non può essere considerato sufficiente il conteggio degli oneri passivi indicati dall'imputato nelle dichiarazioni fiscali presentate, nelle quali, però, non siano stati indicati i ricavi oggetto degli accertamenti successivamente compiuti dalla Guardia di Finanza.
Va, inoltre, ricordato che il DLgs. 158/2015 ha modificato il reato di infedele dichiarazione elevando le soglie di punibilità previste per la fattispecie e tale modifica - in quanto favorevole al reo - si applica con efficacia retroattiva anche ai procedimenti in corso (come quello affrontato dalla sentenza in commento).
Fonte: Cass. pen. 22.9.2016 n. 39379 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2016 - "Nei reati tributari l’imposta evasa si determina in base al dato fattuale reale" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego