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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego

Records 1491 to 1500 of 2397
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Titolo: Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa   Data : 23/09/2016
Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 39379 del 22.9.2016 - affronta un caso in cui era stato contestato il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) a fronte di una mancata contabilizzazione di transazioni avvenute sul portale di commercio elettronico Ebay.
Secondo i giudici di legittimità, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale in tal senso.
In particolare, non può essere considerato sufficiente il conteggio degli oneri passivi indicati dall'imputato nelle dichiarazioni fiscali presentate, nelle quali, però, non siano stati indicati i ricavi oggetto degli accertamenti successivamente compiuti dalla Guardia di Finanza.
Va, inoltre, ricordato che il DLgs. 158/2015 ha modificato il reato di infedele dichiarazione elevando le soglie di punibilità previste per la fattispecie e tale modifica - in quanto favorevole al reo - si applica con efficacia retroattiva anche ai procedimenti in corso (come quello affrontato dalla sentenza in commento).
Fonte: Cass. pen. 22.9.2016 n. 39379 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2016 - "Nei reati tributari l’imposta evasa si determina in base al dato fattuale reale" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego