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29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
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28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
22/12/2016 Nuovi obblighi per gli amministratori di condominio - Le spese condominiali 2016 nella precompilata S.M.Perego
28/12/2016 Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa   Data : 23/09/2016
Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 39379 del 22.9.2016 - affronta un caso in cui era stato contestato il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) a fronte di una mancata contabilizzazione di transazioni avvenute sul portale di commercio elettronico Ebay.
Secondo i giudici di legittimità, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale in tal senso.
In particolare, non può essere considerato sufficiente il conteggio degli oneri passivi indicati dall'imputato nelle dichiarazioni fiscali presentate, nelle quali, però, non siano stati indicati i ricavi oggetto degli accertamenti successivamente compiuti dalla Guardia di Finanza.
Va, inoltre, ricordato che il DLgs. 158/2015 ha modificato il reato di infedele dichiarazione elevando le soglie di punibilità previste per la fattispecie e tale modifica - in quanto favorevole al reo - si applica con efficacia retroattiva anche ai procedimenti in corso (come quello affrontato dalla sentenza in commento).
Fonte: Cass. pen. 22.9.2016 n. 39379 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2016 - "Nei reati tributari l’imposta evasa si determina in base al dato fattuale reale" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego