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22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
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21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
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Titolo: Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa   Data : 23/09/2016
Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 39379 del 22.9.2016 - affronta un caso in cui era stato contestato il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) a fronte di una mancata contabilizzazione di transazioni avvenute sul portale di commercio elettronico Ebay.
Secondo i giudici di legittimità, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale in tal senso.
In particolare, non può essere considerato sufficiente il conteggio degli oneri passivi indicati dall'imputato nelle dichiarazioni fiscali presentate, nelle quali, però, non siano stati indicati i ricavi oggetto degli accertamenti successivamente compiuti dalla Guardia di Finanza.
Va, inoltre, ricordato che il DLgs. 158/2015 ha modificato il reato di infedele dichiarazione elevando le soglie di punibilità previste per la fattispecie e tale modifica - in quanto favorevole al reo - si applica con efficacia retroattiva anche ai procedimenti in corso (come quello affrontato dalla sentenza in commento).
Fonte: Cass. pen. 22.9.2016 n. 39379 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2016 - "Nei reati tributari l’imposta evasa si determina in base al dato fattuale reale" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego