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08/03/2016 La Cassazione interviene sul valore degli autoveicoli usati S.M.Perego
07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego
07/03/2016 DURC a rischio per errori nel versamento contributivo S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
07/03/2016 Nessuna CU per artigiani e commercianti S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
06/11/2015 Agevolazioni anche nel 2016 ai vecchi minimi S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa   Data : 23/09/2016
Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 39379 del 22.9.2016 - affronta un caso in cui era stato contestato il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) a fronte di una mancata contabilizzazione di transazioni avvenute sul portale di commercio elettronico Ebay.
Secondo i giudici di legittimità, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale in tal senso.
In particolare, non può essere considerato sufficiente il conteggio degli oneri passivi indicati dall'imputato nelle dichiarazioni fiscali presentate, nelle quali, però, non siano stati indicati i ricavi oggetto degli accertamenti successivamente compiuti dalla Guardia di Finanza.
Va, inoltre, ricordato che il DLgs. 158/2015 ha modificato il reato di infedele dichiarazione elevando le soglie di punibilità previste per la fattispecie e tale modifica - in quanto favorevole al reo - si applica con efficacia retroattiva anche ai procedimenti in corso (come quello affrontato dalla sentenza in commento).
Fonte: Cass. pen. 22.9.2016 n. 39379 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2016 - "Nei reati tributari l’imposta evasa si determina in base al dato fattuale reale" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego