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20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni   Data : 23/09/2016
L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni
Il 30 settembre scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
La tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP ad opera degli intermediari abilitati è punita dall'art. 7-bis del DLgs. 241/97, con una sanzione da 516,00 euro a 5.164,00 euro.
Occorre rilevare che:
- se il ritardo nella trasmissione è contenuto nei trenta giorni (entro dunque il 31.10.2016, siccome il 30 cade di domenica), la sanzione è dimezzata, e diventa da 258,00 euro a 2.582,00 euro (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
- per l'Agenzia delle Entrate (circ. 7.9.2007 n. 52), il ravvedimento può avvenire solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la dichiarazione, quindi entro il 29.12.2016, applicandosi l'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
- in base alla più recente giurisprudenza, se l'intermediario invia diverse dichiarazioni, mediante uno o più files, si applica la sanzione base aumentata da un quarto al doppio ex art. 12 del DLgs. 472/97 (Cass. 5.6.2015 n. 11741, Cass. 26.6.2015 n. 13238 e Cass. 9.2.2016 n. 2597).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2016 - "Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli intermediari abilitati" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego