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11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego

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Titolo: L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni   Data : 23/09/2016
L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni
Il 30 settembre scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
La tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP ad opera degli intermediari abilitati è punita dall'art. 7-bis del DLgs. 241/97, con una sanzione da 516,00 euro a 5.164,00 euro.
Occorre rilevare che:
- se il ritardo nella trasmissione è contenuto nei trenta giorni (entro dunque il 31.10.2016, siccome il 30 cade di domenica), la sanzione è dimezzata, e diventa da 258,00 euro a 2.582,00 euro (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
- per l'Agenzia delle Entrate (circ. 7.9.2007 n. 52), il ravvedimento può avvenire solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la dichiarazione, quindi entro il 29.12.2016, applicandosi l'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
- in base alla più recente giurisprudenza, se l'intermediario invia diverse dichiarazioni, mediante uno o più files, si applica la sanzione base aumentata da un quarto al doppio ex art. 12 del DLgs. 472/97 (Cass. 5.6.2015 n. 11741, Cass. 26.6.2015 n. 13238 e Cass. 9.2.2016 n. 2597).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2016 - "Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli intermediari abilitati" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego