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25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
24/03/2016 Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio S.M.Perego
11/11/2015 Si allarga la “Nota Integrativa” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego

Records 2231 to 2240 of 2397
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Titolo: L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni   Data : 23/09/2016
L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni
Il 30 settembre scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
La tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP ad opera degli intermediari abilitati è punita dall'art. 7-bis del DLgs. 241/97, con una sanzione da 516,00 euro a 5.164,00 euro.
Occorre rilevare che:
- se il ritardo nella trasmissione è contenuto nei trenta giorni (entro dunque il 31.10.2016, siccome il 30 cade di domenica), la sanzione è dimezzata, e diventa da 258,00 euro a 2.582,00 euro (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
- per l'Agenzia delle Entrate (circ. 7.9.2007 n. 52), il ravvedimento può avvenire solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la dichiarazione, quindi entro il 29.12.2016, applicandosi l'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
- in base alla più recente giurisprudenza, se l'intermediario invia diverse dichiarazioni, mediante uno o più files, si applica la sanzione base aumentata da un quarto al doppio ex art. 12 del DLgs. 472/97 (Cass. 5.6.2015 n. 11741, Cass. 26.6.2015 n. 13238 e Cass. 9.2.2016 n. 2597).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2016 - "Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli intermediari abilitati" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego