Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/11/2016 Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio S.M.Perego
30/04/2010 Unico 2010 news S.M.Perego
02/02/2009 Unico Mini news Agenzia delle Entrate
20/04/2016 UNICO SC 2016 - Nei righi da RS80 a RS88 la detrazione del 65% S.M.Perego
22/05/2018 Utilizzo dei buoni carburante con dubbi e perplessità S.M.Perego
19/05/2015 Utilizzo del credito di imposta per il riacquisto della prima casa – I chiarimenti dell’A.E. news S.M.Perego
13/04/2015 Vademecun ENEA detrazioni per riqualificazioni energetiche news S.M.Perego
18/03/2015 Validità DURC 2015 news S.M.Perego
28/12/2016 Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP S.M.Perego
05/03/2015 Variazione codici tributo news S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni   Data : 23/09/2016
L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni
Il 30 settembre scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
La tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP ad opera degli intermediari abilitati è punita dall'art. 7-bis del DLgs. 241/97, con una sanzione da 516,00 euro a 5.164,00 euro.
Occorre rilevare che:
- se il ritardo nella trasmissione è contenuto nei trenta giorni (entro dunque il 31.10.2016, siccome il 30 cade di domenica), la sanzione è dimezzata, e diventa da 258,00 euro a 2.582,00 euro (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
- per l'Agenzia delle Entrate (circ. 7.9.2007 n. 52), il ravvedimento può avvenire solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la dichiarazione, quindi entro il 29.12.2016, applicandosi l'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
- in base alla più recente giurisprudenza, se l'intermediario invia diverse dichiarazioni, mediante uno o più files, si applica la sanzione base aumentata da un quarto al doppio ex art. 12 del DLgs. 472/97 (Cass. 5.6.2015 n. 11741, Cass. 26.6.2015 n. 13238 e Cass. 9.2.2016 n. 2597).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2016 - "Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli intermediari abilitati" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego